Questo glossario spiega dei termini. Non è una consulenza legale e non sostituisce quello che ti dice l’autorità competente. Senza garanzia — fanno fede la legge, il regolamento e il titolo che hai davvero in mano. Stato della ricerca: agosto 2026.
Arco e balestra
Non compaiono in nessun elenco italiano: né nell’art. 2 L. 110/1975 né fra le armi proprie dell’art. 30 TULPS. Ma non esiste nemmeno una liberatoria espressa: la giurisprudenza li tratta come strumenti atti a offendere, e il porto senza giustificato motivo è punito dall’art. 4 L. 110/1975. Chi li dichiara «liberi» dice qualcosa che il testo di legge non conferma.
art. 4 L. 110/1975 · nessuna fonte primaria in senso contrario
Armi a modesta capacità offensiva
Secondo la guida della Polizia di Stato non occorre alcun titolo per acquistarle e detenerle, non sono soggette a denuncia e non hanno limiti di quantità; si vendono solo a maggiorenni. Sono le armi ad aria o gas compresso con energia inferiore ai 7,5 joule e le repliche di armi ad avancarica a colpo singolo. Restano escluse le armi che sparano proiettili con carica di vernice o sostanze irritanti: quelle sono armi comuni qualunque sia l’energia.
art. 2 co. 3 e lett. h L. 110/1975 · D.M. 362/2001
Armi antiche
Le armi ad avancarica e quelle fabbricate anteriormente al 1890. Non si computano nei limiti di tre e dodici del sesto comma, ma vanno comunque denunciate; dal nono esemplare fra armi antiche, artistiche e rare serve una licenza di collezione. Da non confondere con le repliche: quelle a più colpi sono armi comuni da sparo (art. 2 lett. h).
art. 10 co. 7 L. 110/1975 · D.M. 14.04.1982 artt. 7 e 8
Armi comuni da sparo
La categoria centrale del diritto italiano, definita dall’elenco chiuso a–h dell’art. 2 L. 110/1975. Il comma 3 vi include le armi ad aria o gas compresso i cui proiettili sviluppano «un’energia cinetica superiore a 7,5 joule». Il limite di detenzione è di tre esemplari.
art. 2 e art. 10 co. 6 L. 110/1975
Armi da caccia
Definite in modo funzionale dall’art. 13 L. 157/1992: ad anima liscia fino a due colpi più uno con caricatore non superiore a due cartucce e calibro non superiore al 12, ad anima rigata a partire dal calibro 5,6 mm con bossolo a vuoto di almeno 40 mm, e così via. Per queste armi il limite numerico «è soppresso» (art. 37 co. 2). L’art. 13 co. 2-bis vieta per la caccia le armi di categoria A e i semiautomatici della categoria B n. 9 che somigliano alle armi automatiche.
artt. 13 e 37 co. 2 L. 157/1992
Armi da guerra e tipo guerra
Definite dall’art. 1 L. 110/1975. Restano fuori dal possesso privato: l’art. 10 co. 1 stabilisce che «non possono rilasciarsi licenze per la detenzione o la raccolta di armi da guerra».
artt. 1 e 10 co. 1 L. 110/1975
Armi di uso sportivo
Le armi riconosciute come sportive dal Banco nazionale di prova, su istanza del produttore o dell’importatore e sentite le federazioni affiliate al CONI. Il codice di classificazione contiene una «s», per esempio 18_0001s1. Il limite di detenzione è di dodici esemplari: erano sei fino al 13.09.2018.
L. 85/1986 · art. 10 co. 6 L. 110/1975 come mod. dal D.Lgs. 104/2018
Armi disattivate
La regola operativa non sta in una legge ma nella circolare del Ministero dell’Interno 557/PAS del 29.06.2016, che applica il regolamento UE 2015/2403 dall’08.04.2016: in pratica chi acquista un’arma già disattivata non presenta denuncia. Il testo integrale di quella circolare non ha potuto essere verificato, e per questo l’app non le dedica una rubrica propria e questa voce resta prudente.
Circolare 557/PAS del 29.06.2016 · testo non verificato
Armi proprie senza sparo
Spade, pugnali, storditori elettrici e simili. Secondo la guida della Polizia di Stato richiedono un nulla osta e vanno denunciati, ma non hanno un limite di quantità e non richiedono una licenza di collezione.
guida della Polizia di Stato
Banco nazionale di prova
L’ente di Gardone Val Trompia che dal D.L. 95/2012, art. 23 co. 12-sexiesdecies, è l’unica autorità di classificazione delle armi; la Commissione consultiva centrale dell’art. 6 L. 110/1975 resta consultiva. È il Banco a riconoscere le armi di uso sportivo, e il suo foglio di classificazione è il documento che i detentori citano più spesso.
D.L. 95/2012 art. 23 co. 12-sexiesdecies
Carta europea d’arma da fuoco
Il documento europeo disciplinato dal D.Lgs. 527/1992, il cui art. 1 co. 2 è stato modificato dal D.Lgs. 104/2018 art. 2. È uno dei pochi documenti su cui in Italia compaiono le categorie A, B e C della direttiva: la sistematica interna resta invece quella delle armi comuni, sportive, da caccia e antiche.
D.Lgs. 527/1992 · D.Lgs. 104/2018 art. 2
Categorie A, B e C
Le categorie dell’allegato I della direttiva europea. L’Italia non ha riscritto la propria sistematica, vi rinvia soltanto in punti precisi. Le armi di categoria A n. 6 e n. 7 e i caricatori sovradimensionati sono riservati ai tiratori iscritti a una federazione riconosciuta dal CONI, a una sezione TSN, a una federazione di un altro Stato dell’Unione o a un’associazione dilettantistica affiliata al CONI (art. 12 co. 4); per la categoria A n. 8 vale un regime di salvaguardia per chi le deteneva al 13.06.2017, e la licenza di collezione è possibile solo «in singoli casi eccezionali e debitamente motivati» (co. 6 e 7). Sul piano penale queste armi valgono come armi comuni da sparo (co. 8). La categoria D non esiste più: la direttiva 2017/853 l’ha fatta confluire nella C.
D.Lgs. 104/2018 artt. 2 e 12
Certificato di idoneità al maneggio delle armi
Lo rilascia una sezione del Tiro a Segno Nazionale. Serve per il primo porto d’armi e, secondo gli elenchi documenti pubblicati dalle Questure, non al rinnovo; non ha scadenza. In alternativa vale il congedo militare. Per l’autorizzazione alla collezione non occorre: lo dice espressamente l’art. 8 co. 3.
art. 8 co. 3 e co. 6 L. 110/1975
Certificato medico quinquennale
Chi detiene armi comuni da sparo senza essere in possesso di alcuna licenza di porto d’armi presenta ogni cinque anni la certificazione medica prevista dall’art. 35 co. 7 TULPS. Sono esclusi chi per legge può portare armi senza licenza e i collezionisti di armi antiche. Se il detentore è titolare di una licenza di porto d’armi, l’obbligo decorre dalla scadenza della stessa, se non rinnovata. Lo rilascia il medico legale della ASL o un medico militare, della polizia o dei vigili del fuoco; senza presentazione il prefetto può vietare la detenzione (art. 39 TULPS).
art. 38 co. 4 TULPS come mod. dal D.Lgs. 104/2018
Custodia delle armi
La custodia «deve essere assicurata con ogni diligenza nell’interesse della sicurezza pubblica»; difese antifurto efficienti devono adottarle solo chi esercita professionalmente attività in materia di armi o di esplosivi e chi è autorizzato alla raccolta o alla collezione, e anche allora secondo le modalità che l’autorità di pubblica sicurezza prescrive nel singolo caso. Non esiste una classe di armadio prescritta: il decreto che l’art. 20 co. 8 consentirebbe non è mai stato emanato. L’art. 20-bis punisce la consegna a minori, a persone non pienamente capaci, a tossicodipendenti o a chi è impedito nel maneggio, e l’omissione delle cautele necessarie a impedire che tali persone se ne impossessino agevolmente. Smarrimento e furto vanno denunciati senza indugio (co. 3).
artt. 20 e 20-bis L. 110/1975
Denuncia di detenzione
Chi detiene armi, parti di esse, munizioni finite o materie esplodenti ne fa denuncia entro le 72 ore successive alla acquisizione della loro materiale disponibilità, all’ufficio locale di pubblica sicurezza o al locale comando dell’Arma dei carabinieri, anche per via telematica con posta elettronica certificata. È necessaria anche per i soli caricatori oltre 10 colpi per le armi lunghe e oltre 20 colpi per le armi corte, e ancora al cambio del luogo di custodia e alla cessione — per la quale però l’articolo non indica un numero di ore.
art. 38 co. 1 TULPS come mod. dal D.Lgs. 104/2018
Licenza di collezione
Rilasciata dal questore, consente di superare i limiti di detenzione «nel limite di un esemplare per ogni modello del catalogo nazionale», limite che non si applica ai fucili da caccia ad anima liscia e alle repliche di armi ad avancarica. Non ha scadenza ed è possibile anche per una sola arma; non richiede l’accertamento della capacità tecnica. Attenzione: il catalogo nazionale è stato abolito dalla L. 183/2011 art. 14 co. 7, e la clausola oggi si misura con la classificazione del Banco nazionale di prova. L’art. 10 co. 9 esclude per le armi in collezione la detenzione del relativo munizionamento.
art. 10 co. 6 e co. 9 L. 110/1975 · art. 31 TULPS
Licenza di trasporto di armi sportive
Il titolo con cui viaggiano le armi corte verso il poligono; presuppone una carta di riconoscimento di una sezione del Tiro a Segno Nazionale o di un’associazione di tiro affiliata al CONI. Il porto d’armi per tiro a volo, da solo, copre soltanto le armi lunghe.
art. 3 L. 85/1986
Limiti di detenzione
Tre armi comuni da sparo e dodici armi di uso sportivo; armi da caccia senza limite (art. 37 co. 2 L. 157/1992); armi antiche, artistiche e rare fino a otto esemplari, oltre i quali serve una licenza di collezione (D.M. 14.04.1982 artt. 7 e 8). I quattro conti sono separati: le armi antiche non si computano negli altri (art. 10 co. 7).
art. 10 co. 6 L. 110/1975 come mod. dal D.Lgs. 104/2018
Munizioni: soglie di detenzione e denuncia
Si possono tenere senza licenza esplosivi della prima categoria fino a cinque chilogrammi di peso netto, 1.500 cartucce da fucile da caccia caricate a polvere, 200 cartucce cariche per pistola o rivoltella e un numero illimitato di bossoli innescati; oltre serve la licenza del prefetto (artt. 50–51 TULPS). Separatamente, l’art. 26 L. 110/1975 impone la denuncia oltre la dotazione di 1.000 cartucce a pallini, mentre per i proiettili a palla unica la denuncia è sempre dovuta. Attenzione: la cifra spesso ripetuta di «1.000 o 1.500 cartucce per pistola» per i privati non compare nella norma — il valore di legge è 200.
art. 97 Regolamento TULPS · art. 26 L. 110/1975
Nulla osta all’acquisto
Il titolo che consente di acquistare e detenere un’arma senza consentirne il porto. Vale un mese ed è gratuito: in pratica è un’autorizzazione per il singolo acquisto. Il decorso del mese non rende illegale un’arma già acquistata.
art. 35 TULPS
Porto di fucile per tiro a volo
Il titolo sportivo della L. 323/1969. Dopo il D.Lgs. 104/2018 art. 4 «la licenza ha la durata di cinque anni dal giorno del rilascio» — prima erano sei. Copre soltanto le armi lunghe, sul percorso fra l’abitazione e il poligono; le armi corte viaggiano con un’autorizzazione al trasporto o con la licenza di trasporto di armi sportive.
L. 323/1969 come mod. dal D.Lgs. 104/2018 art. 4
Porto di fucile per uso di caccia
Vale cinque anni e si rinnova su domanda con un nuovo certificato medico, che al momento della domanda non può avere più di tre mesi. Il primo rilascio presuppone l’abilitazione regionale all’esercizio venatorio; a questo si aggiunge la tassa di concessione governativa annuale di 173,16 euro.
art. 42 TULPS · art. 22 L. 157/1992
Porto di pistola per difesa personale
Il titolo che consente di portare l’arma pronta all’uso. Secondo le pagine delle Prefetture si rinnova ogni anno — questa periodicità annuale non è però verificata nel testo dell’art. 42 TULPS, e fa fede la prefettura competente.
art. 42 TULPS · durata annuale solo da fonte amministrativa
Softair e strumenti a salve
L’art. 5 L. 110/1975 tiene fuori dalla disciplina delle armi le repliche ad aria compressa fino a 1 joule, vendibili dai 16 anni e con marcatura rossa della volata di almeno 3 cm, e gli strumenti a salve e di segnalazione la cui canna sia completamente occlusa da un tappo rosso inamovibile — quelli acustici anche con inserto metallico; il comma 4 dice che le disposizioni sulle armi «non si applicano agli strumenti di cui al presente articolo». Le pistole a salve «front-firing», con la volata aperta, non rispettano l’articolo e restano armi comuni.
art. 5 L. 110/1975 · Reg. UE 2019/69
Tetto annuo per l’acquisto di munizioni
Nel porto d’armi e nel nulla osta è indicato il numero massimo di cartucce acquistabili durante la validità del titolo; la determinazione vale un anno ed è rinnovabile. Le cartucce acquistate in un poligono UITS e lì subito sparate non si computano.
D.Lgs. 104/2018 art. 7
Tiro a Segno Nazionale e UITS
L’UITS è la federazione riconosciuta dal CONI e insieme un ente pubblico sotto la vigilanza del Ministero della Difesa; le sezioni locali del Tiro a Segno Nazionale rilasciano il certificato di idoneità al maneggio delle armi e la carta di riconoscimento richiesta per la licenza di trasporto di armi sportive. Le altre federazioni del settore sono FITAV, FIDASC e Federcaccia.
art. 8 co. 6 L. 110/1975 · art. 3 L. 85/1986