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La normativa sulle armi in Italia in sintesi

Licenze, limiti di detenzione, custodia, denuncia e scadenze — come Waffenschrank conosce e applica la normativa italiana sulle armi, ogni dato con il suo riferimento.

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Questa panoramica nell’app

Questa pagina è generata dagli stessi cataloghi su cui Waffenschrank basa i suoi calcoli. Ciò che vi si legge, l’app lo mostra nei punti in cui si applica — nelle licenze, nelle scadenze e nei luoghi di custodia — con le stesse parole. Se un dato cambia, cambia in entrambi i posti — nell’app con il prossimo aggiornamento.

In sintesi #

Denuncia dopo l’acquisto
72 oreart. 38 co. 1 TULPS, come modificato dal D.Lgs. 104/2018
Comunicazione dopo la cessione
Nessun termine unico in giorni nel catalogo — per i singoli casi vedi i termini più sotto
Verifica periodica
Certificato medico in scadenzaogni 5 anni · Denuncia di detenzione (entro 72 ore) · art. 38 co. 4 TULPS

Licenze #

Licenze (Italia)
Licenza o documentoValiditàObbligo periodico
Nulla osta all’acquisto (1 mese)Termine per l’acquisto—
Porto di fucile per uso di cacciacon scadenzaannuale, da pagare prima di usare l’arma; non dovuta negli anni in cui il porto non si usa
Porto d’arma per tiro a volo (solo armi lunghe)con scadenzala L. 323/1969 la prevede ogni anno, la tariffa delle concessioni governative non la elenca: chiedi alla Questura
Licenza di trasporto di armi sportivecon scadenza—
Porto di pistola per difesa personalecon scadenzaannuale; senza pagamento il porto perde efficacia
Licenza di collezione armi comunisenza scadenza—
Licenza di collezione armi antichesenza scadenza—
Carta europea d’arma da fuococon scadenza—
Assicurazione per la cacciacon scadenza—
Tesserino venatorio regionalecon scadenzarestituzione del tesserino, termine fissato dalla regione

Contingente #

L’Italia è l’unico di questi mercati con veri limiti di detenzione, tutti nell’art. 10 co. 6 L. 110/1975: tre armi comuni da sparo e dodici armi di uso sportivo, portate da sei a dodici dal D.Lgs. 104/2018 con effetto dal 14.09.2018. Le armi da caccia che corrispondono alla descrizione dell’art. 13 L. 157/1992 sono illimitate (art. 37 co. 2 L. 157/1992). Le armi antiche, artistiche e rare non si computano in quei numeri (art. 10 co. 7 L. 110/1975), ma dal nono esemplare richiedono una licenza di collezione (D.M. 14.04.1982 artt. 7 e 8). La licenza di collezione del questore supera i limiti, per le armi comuni però solo con un esemplare per modello, salvo i fucili da caccia ad anima liscia e le repliche ad avancarica (art. 10 co. 6 L. 110/1975); in cambio l’art. 10 co. 9 L. 110/1975 esclude la detenzione del munizionamento relativo alle armi raccolte; dal 2018 un collezionista può portare un’arma della collezione a un poligono autorizzato per la prova di funzionamento con cadenza non inferiore a sei mesi, sparare al massimo 62 colpi e consumare le munizioni entro ventiquattro ore dall’acquisto. Il limite di un esemplare per modello rinvia al catalogo nazionale, la cui base è stata abrogata dall’art. 14 co. 7 L. 183/2011; su che cosa si misuri da allora, la legge non lo dice, e non risultano né giurisprudenza né prassi amministrativa in materia – la clausola resta nel testo, quindi tienine conto. Per le munizioni valgono regole diverse: senza licenza del prefetto l’art. 97 del Regolamento TULPS consente di tenere in deposito 5 kg di polvere ovvero 1.500 cartucce da fucile da caccia – se le due soglie si sommino, la norma non lo chiarisce; prudenzialmente si ragguagliano, per esempio 2,5 kg e 750 –, più 200 cartucce per pistola o rivoltella; sono limiti al deposito, non divieti di detenzione. Le munizioni vanno comunque denunciate (art. 38 TULPS): solo chi è in possesso di armi regolarmente denunciate può detenere senza denuncia fino a 1.000 cartucce a pallini per fucili da caccia (art. 26 L. 110/1975); le cartucce a palla vanno sempre denunciate.

Prova dell’esigenza #

Per il porto d’armi uso sportivo non esiste un numero minimo di allenamenti o di gare stabilito dalla legge: la L. 323/1969 non ne chiede, e il D.Lgs. 104/2018 non ne ha aggiunti. Alcune Questure chiedono comunque, al rinnovo, un’attestazione di frequenza di una sezione del Tiro a Segno Nazionale; è prassi amministrativa, non legge, e compare nell’elenco dei documenti della singola Questura. Giuridicamente l’iscrizione conta in tre punti: il certificato di idoneità al maneggio delle armi per il primo porto d’armi lo rilascia una sezione TSN (art. 8 co. 6 L. 110/1975); la licenza di trasporto di armi sportive, annuale, presuppone l’attestazione di una sezione TSN o di un’associazione di tiro iscritta a una federazione affiliata al CONI da cui risulti la partecipazione all’attività sportiva (art. 3 L. 85/1986); e le armi di categoria A6/A7 e i caricatori sovradimensionati restano riservati ai tiratori iscritti a una federazione riconosciuta dal CONI, a una sezione TSN o a una federazione di un altro Stato dell’Unione (D.Lgs. 104/2018 art. 12 co. 4). Il titolo dura cinque anni e il certificato medico, al momento della domanda, non può avere più di tre mesi.

Custodia #

Il diritto italiano non prescrive né una classe di contenitore né una cassaforte. L’art. 20 co. 1 L. 110/1975 impone che la custodia sia assicurata «con ogni diligenza nell’interesse della sicurezza pubblica»; le difese antifurto devono adottarle e mantenerle efficienti solo chi esercita professionalmente attività in materia di armi e chi è autorizzato alla raccolta o alla collezione, e anche allora secondo le modalità prescritte dall’autorità di pubblica sicurezza. L’art. 38 TULPS chiede inoltre che il luogo di custodia indicato nella denuncia offra «adeguate garanzie di sicurezza». I decreti che l’art. 20 co. 8 L. 110/1975 prevede, e che dovrebbero graduare la custodia in base al numero di armi, non risultano emanati: non risulta quindi una norma italiana che fissi requisiti per l’armadio. È punito chi omette le cautele necessarie a impedire che minori, persone non pienamente capaci, tossicodipendenti o persone imperite nel maneggio se ne impossessino agevolmente (art. 20-bis L. 110/1975). Lo smarrimento e il furto vanno denunciati immediatamente (art. 20 co. 3 L. 110/1975). Le affermazioni pubblicitarie secondo cui sarebbe prescritto un armadio UNI EN 14450 o UNI EN 1143-1 sono, come affermazione giuridica, false.

Per il tuo Paese l’app non riporta classi dei contenitori: fanno fede le norme sulla custodia del tuo Paese e la tua autorità competente.

Termini di legge (Italia) #

Termini di legge (Italia)
TermineChe cosa prevedeRiferimento
Denuncia entro 72 oreChi acquisisce la materiale disponibilità di armi, di parti di armi ai sensi dell’art. 1-bis D.Lgs. 527/1992, di munizioni finite o di materie esplodenti – per acquisto, ma anche per successione o donazione – ne fa denuncia entro 72 ore all’ufficio locale di pubblica sicurezza (Commissariato di P.S.; nel capoluogo di provincia la Questura) o, solo dove questo manchi, al locale comando dell’Arma dei Carabinieri. In alternativa, tramite posta elettronica certificata (PEC) agli stessi uffici o alla Questura competente per territorio (art. 38 co. 1 TULPS come modificato dal D.Lgs. 104/2018). Sono soggetti a denuncia anche i soli caricatori: oltre 10 colpi per le armi lunghe, oltre 20 colpi per le armi corte. Se l’arma viene trasferita in un luogo diverso da quello indicato nella denuncia, la denuncia va ripetuta per il nuovo luogo (art. 38 TULPS); ogni variazione, compresa la cessione, va comunicata (art. 58 Reg. TULPS). Per questi casi la legge non indica un termine in ore. Per il cambio di luogo le Questure chiedono 72 ore, la Cassazione invece la nuova denuncia subito dopo il trasporto (Cass. pen., sez. I, n. 7770/2025 e n. 10310/2020) – anche se l’arma si trova altrove solo temporaneamente e torna al luogo denunciato entro 72 ore (Cass. pen., sez. I, n. 50442/2017); per la cessione le Questure indicano 72 ore. Le munizioni vanno denunciate solo quando la quantità detenuta di un tipo supera quella indicata nell’ultima denuncia (art. 58 Reg. TULPS; circolare del Ministero dell’Interno 557/PAS.10611-10171(1) del 07.08.2006); sono esenti le cartucce a pallini fino a 1.000 per un fucile a canna liscia denunciato (art. 26 L. 110/1975). Per acquisto, cambio di luogo (con scadenza nello stesso giorno), cessione e acquisto di munizioni l’app crea da sola il promemoria – calcolato dalla data di consegna o dal giorno della variazione.art. 38 TULPS
Certificato medico ogni 5 anni – solo senza porto d’armiChi detiene armi comuni da sparo senza essere in possesso di un porto d’armi presenta ogni cinque anni la certificazione medica prevista dall’art. 35 co. 7 TULPS (art. 38 co. 4 TULPS come modificato dal D.Lgs. 104/2018); i cinque anni decorrono dal rilascio del certificato, non dalla denuncia. Il certificato è rilasciato dall’ufficio medico-legale dell’ASL o da un medico militare o della Polizia di Stato, di solito sulla base del certificato anamnestico del tuo medico di base. Puoi presentarlo di persona, con raccomandata con ricevuta di ritorno o tramite PEC – conserva la prova della ricezione. Sono esclusi i titolari di un porto d’armi valido, chi per legge può portare armi senza licenza e i collezionisti di armi antiche. Se un porto d’armi scade e non viene rinnovato, il termine decorre da quel momento. Senza la presentazione il prefetto può vietare la detenzione. Il promemoria scatta 3 mesi prima della scadenza.art. 38 co. 4 TULPS
Il porto d’armi scade dopo 5 anniDal 14.09.2018 il porto d’armi per lo sport (tiro a volo) vale cinque anni dal giorno del rilascio (L. 323/1969 come modificata dal D.Lgs. 104/2018 art. 4); prima erano sei. Anche il porto di fucile per uso caccia vale cinque anni e si rinnova su domanda con un nuovo certificato medico, che non può avere più di tre mesi (art. 22 co. 9 L. 157/1992); a questo si aggiunge la tassa di concessione governativa annuale, da pagare prima di usare l’arma e non dovuta negli anni in cui il porto non si usa. Il porto di pistola per difesa personale vale invece un anno (art. 42 co. 3 TULPS). Il certificato di idoneità al maneggio delle armi (TSN) è richiesto dalla legge solo alla prima istanza; il servizio militare o di polizia lo sostituisce solo se prestato nei dieci anni precedenti (art. 8 co. 6 L. 110/1975). Al rinnovo nei termini non va ripresentato. Se il precedente titolo è scaduto da oltre dieci anni, alcune Questure lo richiedono di nuovo, benché la legge non preveda tale termine: informati prima presso la tua Questura. Il promemoria scatta 3 mesi prima della scadenza.L. 323/1969; art. 22 co. 9 L. 157/1992; art. 42 co. 3 TULPS
Quantità massima annua per l’acquisto di munizioniNel porto d’armi e nel nulla osta all’acquisto è indicato il numero massimo di munizioni acquistabili nel periodo di validità del titolo; la misura ha durata annuale ed è rinnovabile (art. 12 co. 1 D.L. 306/1992, nel testo dell’art. 7 D.Lgs. 104/2018). Le munizioni acquistate nei poligoni delle sezioni dell’UITS e lì immediatamente utilizzate non si computano. Indipendentemente da ciò, l’art. 97 del Regolamento TULPS limita ciò che si può tenere in deposito senza licenza del Prefetto: 5 kg di polvere (tutti gli esplosivi della prima categoria insieme) ovvero 1.500 cartucce da fucile da caccia – se le due soglie si sommino, la norma non lo chiarisce, e non risultano né giurisprudenza né prassi amministrativa in materia; prudenzialmente si ragguagliano, per esempio 2,5 kg e 750 cartucce –, più 200 cartucce per pistola o rivoltella. Sono limiti al deposito, non divieti di detenzione.art. 12 co. 1 D.L. 306/1992
Denunciare immediatamente smarrimento e furtoLo smarrimento o il furto di armi, di parti di esse o di esplosivi di qualunque natura vanno denunciati immediatamente all’ufficio locale di pubblica sicurezza o, se questo manchi, al più vicino comando dei Carabinieri (art. 20 co. 3 L. 110/1975). L’omissione è una contravvenzione punita con l’ammenda (co. 4). Chi rinviene un’arma o parti di essa deve depositarle immediatamente presso gli stessi uffici (co. 5).art. 20 co. 3 L. 110/1975
Successione: denuncia entro 72 ore, poi titolo o cessioneChi alla morte di un detentore acquisisce la materiale disponibilità delle sue armi o munizioni – di regola i conviventi – ne fa denuncia entro 72 ore (art. 38 co. 1 TULPS), per prudenza dal giorno del decesso; l’omessa denuncia è reato (artt. 2 e 7 L. 895/1967). L’erede può detenerle solo con porto d’armi o nulla osta del Questore (art. 35 TULPS) e nei limiti dell’art. 10 L. 110/1975; l’acquisizione va comunicata ai conviventi maggiorenni. Altrimenti cessione a chi è munito di titolo o versamento per la rottamazione; il trasporto richiede il preavviso all’autorità di pubblica sicurezza (art. 34 TULPS). La legge non fissa un termine per decidere. Se il prefetto vieta la detenzione, assegna 150 giorni per la cessione, poi le armi sono confiscate (art. 39 TULPS).art. 38 co. 1 TULPS

Verifiche periodiche #

Verifiche periodiche (Italia)
VerificaCadenzaRiferimento
Certificato medico in scadenza
Denuncia di detenzione (entro 72 ore)
ogni 5 anniart. 38 co. 4 TULPS
Tassa di concessione governativa in scadenza
Porto di fucile per uso di caccia · Porto d’arma per tiro a volo (solo armi lunghe) · Porto di pistola per difesa personale
ogni annoTariffa D.P.R. 641/1972; L. 323/1969
Restituire il tesserino venatorio
Tesserino venatorio regionale
—art. 12 co. 12 L. 157/1992; riconsegna secondo la normativa regionale

Armi automatiche e semiautomatiche militari #

Armi automatiche #

In Italia le armi da fuoco automatiche sono armi da guerra oppure – se non sono destinate all’armamento delle truppe – armi tipo guerra, perché predisposte per il tiro a raffica (art. 1 L. 110/1975). Per nessuna delle due si rilasciano licenze di detenzione o di raccolta (art. 10 co. 1 L. 110/1975); possono detenerle solo lo Stato, gli enti pubblici con finalità storiche o culturali e chi è autorizzato a fabbricare armi da guerra. Chi già prima del 1975 ne deteneva una con autorizzazione può trasferirla solo per successione, con il versamento al Ministero della difesa, con la cessione agli enti pubblici autorizzati o a chi fabbrica armi da guerra, oppure con la cessione all’estero secondo le norme sull’esportazione (art. 10 co. 2 L. 110/1975).

Armi semiautomatiche militari #

Un fucile semiautomatico di origine militare è un’arma tipo guerra se può utilizzare il munizionamento delle armi da guerra (art. 1 L. 110/1975), a meno che non presenti specifiche caratteristiche per l’uso di caccia o sportivo, abbia un volume di fuoco limitato e sia destinato a munizioni non militari: allora è un’arma comune da sparo (art. 2 L. 110/1975). Lo accerta, modello per modello, il Banco nazionale di prova (art. 23 D.L. 95/2012). Anche come arma comune resta soggetto a limiti: se è stato trasformato da un’arma automatica (categoria A6) o è munito di un caricatore per più di 10 colpi (A7), possono acquistarlo e detenerlo solo i tiratori sportivi iscritti (art. 12 co. 4 D.Lgs. 104/2018); per la caccia non è ammesso se somiglia a un’arma automatica (art. 13 L. 157/1992).

Stato e fonti

Aggiornamento normativo

Data di verifica meno recente, nel registro delle norme, tra le norme citate in questa pagina.
Pagina aggiornata
Testo normativo

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