Quante armi si possono detenere in Italia
L’Italia non mette un tetto alla licenza, come fanno altri Paesi: mette un tetto al numero di armi che puoi tenere in casa, e lo fa per genere di arma. Tutti i numeri stanno nell’art. 10 co. 6 L. 18.04.1975 n. 110, tranne quello delle armi da caccia, che sta nella legge sulla caccia, e quello delle armi antiche, che sta in un decreto ministeriale. Sono quattro conti separati: quello che riempie una rubrica non tocca le altre.
I quattro tetti
- Armi comuni da sparo: 3 — art. 10 co. 6 L. 110/1975. Che cosa sia un’arma comune da sparo lo dice l’elenco chiuso dell’art. 2 della stessa legge; il comma 3 vi include le armi ad aria o gas compresso i cui proiettili sviluppano «un’energia cinetica superiore a 7,5 joule».
- Armi di uso sportivo: 12 — art. 10 co. 6, nel testo del
D.Lgs. 104/2018. Sono le armi che il Banco nazionale di prova
riconosce come sportive su istanza del produttore o dell’importatore, sentite le
federazioni del CONI (L. 25.03.1986 n. 85); il codice di classificazione contiene una
«s», per esempio
18_0001s1. - Armi da caccia: nessun limite — art. 37 co. 2 L. 11.02.1992 n. 157: «Il limite … è soppresso». Quali armi siano da caccia lo definisce in modo funzionale l’art. 13 della stessa legge (ad anima liscia fino a due colpi più uno con caricatore non superiore a due cartucce, calibro non superiore al 12; ad anima rigata a partire dal calibro 5,6 mm con bossolo a vuoto di almeno 40 mm, e così via).
- Armi antiche, artistiche e rare: 8 — D.M. 14.04.1982 artt. 7 e 8, non la L. 110/1975. Oltre l’ottavo esemplare serve una licenza di collezione.
Dodici, non sei
È il punto su cui si sbaglia più spesso, ed è un errore che si trova ancora oggi su siti molto letti. Il D.Lgs. 104/2018, art. 5 co. 1 lett. c) n. 1, contiene un ordine di modifica esplicito: nell’art. 10 co. 6 L. 110/1975 «le parole: “…e di sei per le armi di uso sportivo.” sono sostituite dalle seguenti: “…e di dodici per le armi di uso sportivo.”». La norma è entrata in vigore il 14 settembre 2018. Le riproduzioni dell’articolo che mostrano ancora «sei» — ne circolano parecchie, comprese alcune raccolte in PDF — sono semplicemente vecchie.
Le armi antiche non si computano
L’art. 10 co. 7 L. 110/1975 dice due cose in una frase: «Sono armi antiche quelle ad avancarica e quelle fabbricate anteriormente al 1890 … Dette armi non si computano ai fini di cui al sesto comma». Non entrano quindi nel conto delle tre comuni né in quello delle dodici sportive. Questo non le rende però invisibili all’autorità: la denuncia di detenzione resta dovuta (D.M. 14.04.1982 art. 7), e dal nono esemplare serve la licenza di collezione.
Da non confondere con le repliche: l’art. 2 lett. h) L. 110/1975 tratta le riproduzioni di armi ad avancarica su modelli anteriori al 1890 come armi comuni da sparo, «fatta eccezione per quelle a colpo singolo». La replica monocolpo è libera; quella a più colpi no.
La licenza di collezione supera i limiti — ma esclude le munizioni
L’art. 10 co. 6 prevede che la detenzione oltre quei numeri sia «subordinata al rilascio di apposita licenza di collezione da parte del questore, nel limite di un esemplare per ogni modello del catalogo nazionale; il limite … non si applica ai fucili da caccia ad anima liscia ed alle repliche di armi ad avancarica». La licenza non ha scadenza e si può ottenere anche per una sola arma; l’art. 8 co. 3 precisa che per l’autorizzazione alla collezione non occorre l’accertamento della capacità tecnica.
Un avvertimento onesto sul testo appena citato: il catalogo nazionale a cui l’articolo rimanda è stato abolito dalla L. 183/2011, art. 14 co. 7. La clausola «un esemplare per ogni modello» resta scritta nella legge, ma oggi deve appoggiarsi alla classificazione del Banco nazionale di prova. È un punto in cui il testo e la realtà amministrativa non coincidono: se la tua collezione ci finisce contro, la risposta la dà la Questura, non una pagina web.
E poi c’è il divieto che sorprende chi arriva da un altro Paese. L’art. 10 co. 9: «Per la raccolta e la collezione di armi di qualsiasi tipo è esclusa la detenzione del relativo munizionamento.» La violazione dei commi 6, 8 e 9 è punita con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da 1.500 a 10.000 euro.
Dal 2018 esiste una sola via d’uscita, e ha misure precise (D.Lgs. 104/2018 art. 5 co. 1 lett. c) n. 2): il collezionista provvisto del certificato di idoneità di cui all’art. 8 può portare un’arma della collezione a un poligono autorizzato per la prova di funzionamento, per ciascuna arma «con cadenza non inferiore a sei mesi», sparando al massimo 62 colpi, e le munizioni vanno consumate «entro ventiquattro ore dall’acquisto». Chi non rispetta queste condizioni rischia una sanzione amministrativa fino a 1.000 euro.
Quello che non si può detenere affatto
Le armi da guerra o tipo guerra dell’art. 1 L. 110/1975 restano fuori dal possesso privato: l’art. 10 co. 1 dice che «non possono rilasciarsi licenze per la detenzione o la raccolta di armi da guerra». Nessun tetto da calcolare, quindi, perché il numero è zero.
Sulle categorie europee: l’Italia non ha riscritto la propria sistematica, si limita a rinviare puntualmente all’allegato I della direttiva (D.Lgs. 104/2018 art. 2, che modifica l’art. 1 co. 2 del D.Lgs. 527/1992). Le categorie mordono in punti precisi (art. 12 D.Lgs. 104/2018): le armi di categoria A n. 6 e n. 7 e i caricatori sovradimensionati restano riservati ai tiratori iscritti a una federazione riconosciuta dal CONI, a una sezione del Tiro a Segno Nazionale, a una federazione di un altro Stato dell’Unione o a un’associazione dilettantistica affiliata al CONI (co. 4); per la categoria A n. 8 c’è un regime di salvaguardia per chi le deteneva al 13.06.2017, e la licenza di collezione è possibile solo «in singoli casi eccezionali e debitamente motivati» (co. 6 e 7). Per la caccia, l’art. 13 co. 2-bis L. 157/1992 vieta la categoria A e i semiautomatici della categoria B n. 9 che somigliano alle armi automatiche. La categoria D non esiste più: la direttiva 2017/853 l’ha fatta confluire nella C.
Le munizioni hanno soglie proprie
Non vanno confuse con i limiti sulle armi. L’art. 97 del Regolamento TULPS (R.D. 06.05.1940 n. 635) consente di tenere in deposito, senza licenza, esplosivi della prima categoria fino a cinque chilogrammi di peso netto, 1.500 cartucce da fucile da caccia caricate a polvere, 200 cartucce cariche per pistola o rivoltella e un numero illimitato di bossoli innescati. Oltre serve la licenza del prefetto (artt. 50–51 TULPS). Chi tiene polvere e munizioni cariche deve computare sui cinque chili anche la polvere contenuta nelle cartucce.
Separata da questa c’è la soglia della denuncia: secondo l’art. 26 L. 110/1975 è tenuto a denunciarle chi supera la dotazione di 1.000 cartucce a pallini. Quindi fino a mille senza denuncia, da 1.001 a 1.500 con denuncia, oltre 1.500 con licenza del prefetto. Per i proiettili a palla unica la denuncia è invece sempre dovuta.
Due avvertenze, perché su questo punto circolano numeri che non abbiamo trovato nel testo di legge. La cifra spesso ripetuta di «1.000 o 1.500 cartucce per pistola» per i privati non compare nella norma: il valore di legge è 200. Che il prefetto autorizzi fino a 1.500 senza prescrizioni edilizie si legge in una circolare del Ministero dell’Interno del 31.03.2004, di cui non abbiamo potuto leggere il testo integrale. E l’art. 97 parla solo di «pistola o rivoltella» e tace sulle cartucce metalliche per carabina che non siano munizione da caccia: la maggior parte delle Prefetture applica per analogia il 200, ma è prassi amministrativa, non testo di legge.
Come ti aiuta l’app
Con il Paese impostato su Italia, l’inventario di Waffenschrank non è diviso in A, B e C ma nelle quattro rubriche che portano i limiti — comuni, sportive, caccia, antiche — più quella delle armi che non vanno denunciate. Per ogni rubrica vedi quante armi hai registrato e quanto manca al tetto; le armi da caccia hanno un contatore senza tetto, e le antiche il loro tetto separato.
Due cose che l’app non fa, di proposito: non classifica niente da sola — la rubrica la scegli tu nel modulo, perché la classificazione dipende dal foglio del Banco nazionale di prova e non da quello che l’app può indovinare dal modello — e non mostra classi di armadio, perché il diritto italiano non ne prevede.
Domande frequenti
Sono sei o dodici le armi di uso sportivo?
Dodici. Il D.Lgs. 104/2018 (art. 5 co. 1 lett. c n. 1) ha sostituito nell’art. 10 co. 6 L. 110/1975 le parole «e di sei per le armi di uso sportivo» con «e di dodici per le armi di uso sportivo», con effetto dal 14.09.2018. Molte riproduzioni online del vecchio testo mostrano ancora «sei»: sono superate.
Le armi antiche contano nei limiti?
No. L’art. 10 co. 7 L. 110/1975 stabilisce che sono armi antiche quelle ad avancarica e quelle fabbricate anteriormente al 1890, e che «dette armi non si computano ai fini di cui al sesto comma». Hanno però un tetto proprio: secondo il D.M. 14.04.1982 artt. 7 e 8 oltre otto esemplari fra armi antiche, artistiche e rare serve una licenza di collezione. La denuncia di detenzione resta comunque dovuta.
Con la licenza di collezione posso tenere anche le munizioni?
No. L’art. 10 co. 9 L. 110/1975 dice che «per la raccolta e la collezione di armi di qualsiasi tipo è esclusa la detenzione del relativo munizionamento». Dal 2018 c’è una sola eccezione, introdotta dal D.Lgs. 104/2018: il collezionista provvisto del certificato di idoneità può portare un’arma della collezione a un poligono autorizzato per la prova di funzionamento, con cadenza non inferiore a sei mesi per ciascuna arma, sparando al massimo 62 colpi e consumando le munizioni entro ventiquattro ore dall’acquisto.
Non è una consulenza legale. Citiamo gli articoli perché tu possa verificarli alla fonte; sulla classificazione di un’arma decide il Banco nazionale di prova, e sulle licenze il questore o il prefetto competente. Stato della ricerca: agosto 2026.