Denuncia di detenzione: le 72 ore
In Italia il termine che conta dopo l’acquisto di un’arma non si misura in giorni ma in ore. L’art. 38 co. 1 TULPS, nel testo introdotto dal D.Lgs. 10.08.2018 n. 104 (art. 3 co. 1 lett. d n. 1, in vigore dal 14.09.2018), dice che chi detiene armi, parti di esse, munizioni finite o materie esplodenti «deve farne denuncia entro le 72 ore successive alla acquisizione della loro materiale disponibilità». Il conteggio parte dunque dal momento in cui l’arma è concretamente nelle tue mani, non dalla data scritta sulla fattura.
A chi si presenta, e come
La denuncia va presentata all’ufficio locale di pubblica sicurezza oppure, dove questo manchi, al locale comando dell’Arma dei carabinieri. Dal 2018 l’articolo ammette espressamente anche la via telematica: la denuncia si può inviare «anche per via telematica» con posta elettronica certificata. Al cittadino resta la ricevuta — non un documento con un numero proprio, ma la prova che la denuncia è stata fatta e quando.
Che cosa va denunciato
L’articolo non parla solo di armi intere. Nel suo testo stanno, uno accanto all’altro, le armi, le parti di esse, le munizioni finite e le materie esplodenti. A questi il D.Lgs. 104/2018 ha aggiunto una soglia nuova, che riguarda i soli caricatori:
- caricatori oltre 10 colpi per le armi lunghe;
- caricatori oltre 20 colpi per le armi corte.
Sotto quelle capacità l’art. 38 non chiede nulla. Sopra, il caricatore va denunciato anche da solo, cioè indipendentemente dall’arma a cui appartiene.
Non solo l’acquisto: anche il cambio di custodia e la cessione
Una denuncia è dovuta anche quando cambia il luogo di custodia delle armi e quando un’arma viene ceduta — e in quest’ultimo caso la presentano entrambe le parti, chi cede e chi acquista.
Qui però va detta una cosa che di solito si legge male: per la cessione l’art. 38 non indica un numero di ore. Le 72 ore l’articolo le nomina per l’acquisizione della materiale disponibilità. Per questo Waffenschrank crea un termine automatico solo per l’acquisto e tiene la cessione come promemoria senza cifra: inventare un numero che la legge non scrive sarebbe più dannoso che utile. Se ti serve una data certa, chiedila all’ufficio che riceve la tua denuncia.
Il certificato medico ogni cinque anni
È l’altro termine che in Italia torna con regolarità, e riguarda molte meno persone di quante credano. L’art. 38 co. 4 TULPS, sempre nel testo del D.Lgs. 104/2018 (art. 3 co. 1 lett. d n. 2), dice che «chiunque detiene armi comuni da sparo senza essere in possesso di alcuna licenza di porto d’armi, ad eccezione di coloro che sono autorizzati dalla legge a portare armi senza licenza e dei collezionisti di armi antiche, è tenuto a presentare ogni cinque anni la certificazione medica prevista dall’articolo 35, comma 7».
Quindi: chi ha un porto d’armi valido non ha questo obbligo. Ma il testo prosegue e chiude la porta di servizio: «qualora il detentore risulti titolare di licenza di porto d’armi, l’obbligo … decorre dalla scadenza della stessa, se non rinnovata». Un porto d’armi lasciato scadere non toglie le armi dall’armadio, ma fa partire da quel giorno il conteggio dei cinque anni.
- Chi lo rilascia (D.Lgs. 104/2018 art. 12 co. 2): il medico legale della ASL oppure un medico militare, della polizia o dei vigili del fuoco, che attesta l’assenza di malattie psichiche e di vizi che diminuiscano la capacità di intendere e di volere.
- Che cosa succede se non lo presenti: il prefetto può vietare la detenzione ai sensi dell’art. 39 TULPS.
- Il regime transitorio (D.Lgs. 104/2018 art. 14 co. 3): il primo certificato andava presentato entro dodici mesi dal 14.09.2018; da allora la presentazione resta comunque possibile entro 60 giorni dalla diffida.
Che cosa invece non va denunciato
La linea di confine in Italia non passa fra «con titolo» e «senza titolo», ma fra «con denuncia» e «senza denuncia» — e le due cose non coincidono. Non sono soggetti né a titolo né a denuncia, secondo la guida della Polizia di Stato e il D.M. 09.08.2001 n. 362:
- le armi ad aria o gas compresso i cui proiettili sviluppano un’energia cinetica non superiore a 7,5 joule (art. 2 co. 3 L. 110/1975 a contrario);
- le repliche di armi ad avancarica a colpo singolo su modelli anteriori al 1890 (art. 2 lett. h L. 110/1975 — la replica a più colpi, invece, è arma comune da sparo);
- le armi ad aria compressa da softair fino a 1 joule, vendibili dai 16 anni e con marcatura rossa della volata di almeno 3 cm (art. 5 L. 110/1975);
- gli strumenti a salve e di segnalazione conformi all’art. 5 L. 110/1975, cioè con canna completamente occlusa da un tappo rosso inamovibile — quelli acustici anche con inserto metallico.
Attenzione a due eccezioni che la stessa fonte segnala: le armi che sparano proiettili con carica di vernice o sostanze irritanti restano armi comuni da sparo qualunque sia l’energia, e le pistole a salve cosiddette «front-firing», con la volata aperta, non rispettano l’art. 5 e sono quindi armi comuni. Le armi antiche vere — quelle ad avancarica e quelle fabbricate prima del 1890 — non richiedono titolo ma vanno denunciate (art. 10 co. 7 L. 110/1975, D.M. 14.04.1982 art. 7).
Un punto su cui non abbiamo una fonte
Arco e balestra non compaiono in nessun elenco italiano: né nell’art. 2 L. 110/1975, né fra le armi proprie dell’art. 30 TULPS. Ma non esiste nemmeno una liberatoria espressa, e la giurisprudenza li tratta come strumenti atti a offendere, il cui porto senza giustificato motivo è punito dall’art. 4 L. 110/1975. Chi ti dice «sono liberi» dice una cosa che il testo di legge non conferma; anche la frase contraria non la conferma. Qui ci fermiamo.
Come ti aiuta l’app
Quando registri un’arma acquistata con il Paese impostato su Italia, Waffenschrank crea da sé il termine delle 72 ore a partire dalla data di acquisto e ti avvisa in tempo. La denuncia la annoti sull’arma stessa — con la data e l’ufficio a cui è stata presentata — così che al prossimo cambio del luogo di custodia tu sappia subito che cosa era già stato comunicato e quando. Il certificato medico quinquennale ha il suo promemoria, che scatta tre mesi prima della scadenza.
Quello che l’app non fa: non presenta niente per te e non sostituisce la ricevuta della denuncia. Il documento che conta davanti a un controllo resta quello che ti consegna l’ufficio.
Domande frequenti
Le 72 ore sono ore o giorni lavorativi?
L’art. 38 co. 1 TULPS, nel testo introdotto dal D.Lgs. 104/2018, parla di «72 ore successive alla acquisizione della loro materiale disponibilità» — quindi ore, non giorni lavorativi, e il conteggio parte dal momento in cui l’arma è materialmente a tua disposizione, non dalla data della fattura. Waffenschrank imposta il promemoria su tre giorni di calendario dalla data di acquisto.
Devo denunciare anche i caricatori?
Sì, ma solo sopra una certa capacità. L’art. 38 co. 1 TULPS, dopo il D.Lgs. 104/2018, dice che «la denuncia è altresì necessaria per i soli caricatori in grado di contenere un numero superiore a 10 colpi per le armi lunghe e un numero superiore a 20 colpi per le armi corte». Sotto quelle soglie l’articolo non chiede nulla.
Il certificato medico quinquennale riguarda anche me?
Riguarda chi detiene armi comuni da sparo senza essere in possesso di alcuna licenza di porto d’armi (art. 38 co. 4 TULPS). Sono esclusi chi per legge può portare armi senza licenza e i collezionisti di armi antiche. Se hai un porto d’armi valido l’obbligo non corre: decorre dalla scadenza della licenza, se non viene rinnovata.
Non è una consulenza legale. Citiamo gli articoli perché tu possa verificarli alla fonte; che cosa basti nel caso concreto lo valuta l’ufficio di pubblica sicurezza competente, e sulla classificazione delle armi decide il Banco nazionale di prova. Stato della ricerca: agosto 2026.