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Calcolatore del termine per la denuncia di armi

Hai ritirato un’arma in armeria o te l’hanno consegnata a casa? Inserisci il giorno della consegna e, se la sai, l’ora. Il calcolatore ti dice entro quando presentare la denuncia, e fra le letture possibili prende quella con la scadenza più vicina.

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Calcola la scadenza #

Il calcolatore funziona nel tuo browser. I dati che inserisci restano sul tuo dispositivo: la pagina non li invia da nessuna parte e non li salva.

Che cosa è successo?

Arma, munizioni e caricatori: il giorno in cui li hai ritirati o ti sono stati consegnati, non quello dell’acquisto o della fattura. Cessione: il giorno in cui l’arma è passata all’acquirente; se la vendita è stata conclusa prima, inserisci quel giorno, è la lettura più prudente. Cambio di luogo: il giorno in cui l’hai portata altrove.

Le ore partono dal momento della consegna. Con l’ora il calcolatore ti dà la scadenza al minuto; senza, conta dalle 0:00 di quel giorno.

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Nell’app Waffenschrank registri l’arma con la data di consegna e il promemoria per la denuncia compare da solo fra le tue scadenze; lo stesso vale quando la cedi o la porti in un altro luogo.

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Da quando contano le ore #

Chiunque detiene armi, loro parti essenziali, munizioni finite o materie esplodenti di qualsiasi genere deve farne denuncia entro le 72 ore successive all’acquisizione della loro materiale disponibilità: il termine si conta in ore, dal momento in cui l’oggetto entra nella tua disponibilità materiale — al ritiro o alla consegna —, non dalla data della fattura (art. 38 co. 1 TULPS, nel testo dell’art. 3 D.Lgs. 104/2018).

Le 72 ore non decorrono dall’acquisto, dal pagamento o dalla fattura, ma dal momento in cui l’arma passa nella tua disponibilità materiale: se la compri in armeria e la ritiri giorni dopo, o se te la fai spedire presso un’armeria, il termine parte quando la ritiri; se ti viene consegnata, quando la ricevi. L’avviso di cessione presentato dal venditore non ti esonera dalla tua denuncia (art. 38 co. 1 TULPS; art. 4 D.L. 1274/1956; Cass. pen., sez. I, n. 27829/2013).

Per questo il calcolatore ti chiede il giorno in cui hai ritirato l’arma, non quello dello scontrino. Se l’armeria ti chiama per dirti che è arrivata, non conti dalla telefonata ma da quando passi a prenderla.

Non chiarito Il termine è fissato in ore e decorre dal momento in cui acquisisci la disponibilità, non dalla mezzanotte di quel giorno. Se l’ora iniziale si escluda, come avviene per i termini processuali, e se le 72 ore si misurino come durata effettiva o sull’orologio quando nel frattempo cambia l’ora, la legge non lo dice e una pronuncia non risulta. Contate come durata, le 72 ore finiscono un’ora prima sull’orologio se nel frattempo si torna all’ora solare e un’ora dopo se si passa all’ora legale; la lettura più prudente conta dal minuto esatto e prende sempre la scadenza più vicina (art. 38 co. 1 TULPS; art. 172 co. 4 c.p.p.; art. 155 co. 1 c.p.c.).

Il calcolatore fa proprio così quando gli dai l’ora della consegna. Senza l’ora parte dalle 0:00 di quel giorno e ti indica l’ultimo giorno di calendario: anche questa è la scadenza più anticipata che si possa leggere.

Non chiarito Anche per chi eredita le 72 ore decorrono dall’acquisizione della disponibilità materiale delle armi, non dall’accettazione dell’eredità, e la denuncia va fatta anche se il defunto le aveva già denunciate. Se chi conviveva con il defunto acquisisca la disponibilità già con la morte o solo quando prende in consegna le armi, la legge non lo dice e una pronuncia che lo chiarisca non risulta; contare dal giorno del decesso è la lettura più prudente (art. 38 co. 1 TULPS).

Se vivevi con la persona scomparsa e le armi erano già in casa, inserisci quindi il giorno del decesso.

Munizioni, caricatori, cessione e trasferimento #

Chi, in possesso di armi regolarmente denunciate, detiene munizioni per armi comuni da sparo oltre la dotazione di 1.000 cartucce a pallini per fucili da caccia deve farne denuncia; le munizioni finite diverse da queste, come le cartucce a palla, vanno sempre denunciate. Chi non ha armi denunciate deve denunciare anche le cartucce a pallini (art. 26 L. 110/1975; art. 38 co. 1 TULPS).

La denuncia è necessaria anche per i soli caricatori in grado di contenere più di 10 colpi per le armi lunghe e più di 20 colpi per le armi corte; sotto queste capacità il caricatore da solo non va denunciato. Acquistare e detenere caricatori oltre questi limiti è però consentito solo ai tiratori sportivi iscritti a una federazione di tiro riconosciuta dal CONI o di un altro Paese dell’Unione, a una sezione del Tiro a Segno Nazionale o a un’associazione dilettantistica di tiro a segno affiliata al CONI; chi li deteneva legalmente al 13 giugno 2017 resta soggetto alla disciplina previgente (art. 38 co. 1 TULPS; art. 12 co. 4 e 5 D.Lgs. 104/2018).

Per munizioni e caricatori il calcolatore conta come per l’arma, dal giorno in cui li ritiri o te li consegnano.

Nella cessione fra privati il cedente deve darne avviso all’autorità di pubblica sicurezza nelle forme della denuncia, e l’acquirente presenta in ogni caso la propria denuncia di detenzione. Per l’avviso del cedente la legge non fissa un termine; la Polizia di Stato e i Carabinieri indicano 72 ore (art. 4 D.L. 1274/1956; art. 58 co. 1 Regolamento TULPS; art. 38 co. 1 TULPS).

Per l’avviso di cessione il calcolatore usa quindi le ore indicate da Polizia e Carabinieri. Se vendi a un privato, ricordagli quando gli consegni l’arma che la sua denuncia deve farla comunque lui: il tuo avviso non la sostituisce.

La denuncia va ripresentata ogni volta che l’arma viene trasferita in un luogo diverso da quello indicato nella denuncia precedente, e il detentore deve assicurare che il luogo di custodia offra adeguate garanzie di sicurezza (art. 38 TULPS).

Controverso Per la nuova denuncia dopo un cambio di luogo la legge non fissa un termine in ore. Alcuni uffici di polizia indicano 72 ore, mentre la Cassazione esclude questo termine e chiede la nuova denuncia subito dopo il trasporto, anche quando l’arma resta altrove solo per poco o torna al luogo denunciato entro 72 ore: l’autorità deve sapere in ogni momento dove l’arma è custodita (art. 38 TULPS; art. 58 Regolamento TULPS; Cass. pen., sez. I, n. 50442/2017, n. 10197/2017 e n. 10310/2020).

Per il trasferimento il calcolatore prende la lettura più severa e ti indica il giorno stesso in cui porti l’arma nel nuovo luogo. Non distingue fra un trasferimento definitivo e qualche settimana nella casa al mare.

Se la scadenza cade di notte o di domenica #

Non chiarito La legge sulle armi non prevede alcuna proroga se le 72 ore scadono di notte, di sabato, di domenica o in un giorno festivo. Le regole che spostano al primo giorno non festivo un termine che scade in un giorno festivo valgono per i termini processuali, e nel processo penale solo per quelli stabiliti a giorni, non a ore; una decisione che le applichi alla denuncia di detenzione non risulta. La denuncia per posta elettronica certificata si può trasmettere a qualsiasi ora (art. 38 co. 1 TULPS; art. 172 co. 3 c.p.p.; art. 155 co. 4 c.p.c.).

Per questo il calcolatore non sposta la scadenza. Se le ore finiscono sabato alle 23, restano sabato alle 23, anche se il Commissariato ha chiuso da un pezzo. Prima di un fine settimana o di un ponte conviene andare finché gli uffici sono aperti.

La denuncia si presenta all’ufficio locale di pubblica sicurezza o, quando questo manchi, al locale comando dell’Arma dei carabinieri; si può inviare anche per via telematica agli stessi uffici o alla questura competente per territorio, al loro indirizzo di posta elettronica certificata (art. 38 co. 1 TULPS).

Non chiarito Per la denuncia via PEC la legge sulle armi non dice se entro le 72 ore basti l’invio o occorra la consegna. Per il codice dell’amministrazione digitale il messaggio si intende spedito quando è affidato al proprio gestore e consegnato quando è disponibile nella casella del destinatario; alcune Questure considerano prova della trasmissione solo la ricevuta di avvenuta consegna, non la sola ricevuta di accettazione. La raccomandata, che alcuni uffici indicano, la legge non la prevede, e se conti la spedizione o l’arrivo nessuna norma lo dice (art. 38 co. 1 TULPS; art. 45 co. 2 D.Lgs. 82/2005).

Se mandi la denuncia per PEC, aspetta la ricevuta di avvenuta consegna e conservala insieme al messaggio inviato. Che basti averla spedita, la legge non lo dice: regolati in modo che la consegna arrivi prima della scadenza. Se vai di persona, fatti dare una copia con timbro e data.

Cosa succede se denunci in ritardo #

Per la Cassazione chi detiene un’arma comune da sparo senza averla denunciata nel termine commette il delitto di detenzione illegale di armi, punito con la reclusione da uno a otto anni e con la multa, pene ridotte di un terzo per le armi comuni da sparo. La contravvenzione di detenzione abusiva del codice penale, punita con l’arresto o con l’ammenda, riguarda invece fra l’altro le munizioni e i caricatori non denunciati (artt. 2 e 7 L. 895/1967; art. 697 c.p.; art. 38 co. 1 TULPS).

Scadute le 72 ore, la denuncia resta dovuta: la detenzione non denunciata è un reato permanente, che dura finché le armi non vengono denunciate o sequestrate, e la denuncia tardiva lo fa cessare senza cancellarlo. Se invece allo scadere delle 72 ore le munizioni non sono più detenute, per esempio perché consumate, l’obbligo di denunciarle non sorge (art. 38 co. 1 TULPS; Cass. pen., sez. I, n. 25597/2013).

Se il calcolatore ti dice che il termine è già scaduto, non aspettare oltre: presenta la denuncia oggi stesso.

Non chiarito Il delitto di detenzione illegale è punibile solo se commesso con dolo, mentre la contravvenzione per munizioni e caricatori non denunciati è punibile anche per colpa. Se un breve ritardo dovuto a semplice dimenticanza del termine integri il delitto, la legge non lo dice e una pronuncia specifica non risulta (art. 42 co. 2 e 4 c.p.; art. 2 L. 895/1967; art. 697 c.p.).

Indipendentemente dal processo penale, il prefetto può vietare la detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti alle persone ritenute capaci di abusarne, e la giurisprudenza amministrativa ha confermato divieti motivati anche con una denuncia presentata oltre le 72 ore (art. 39 co. 1 TULPS; Cons. Stato n. 3700/2021).

Non chiarito Per la mancata ripetizione della denuncia dopo un cambio di luogo e per il mancato avviso della cessione la legge non prevede una pena propria. Le violazioni del testo unico senza pena propria sono punite con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda, quelle dei regolamenti con l’arresto fino a due mesi o con l’ammenda; per il cambio di luogo la Cassazione applica la prima, mentre per l’avviso del cedente, che discende dal regolamento, una pronuncia non risulta (art. 17 co. 1 e art. 221 co. 2 TULPS; art. 38 TULPS; art. 58 co. 1 Regolamento TULPS; art. 4 D.L. 1274/1956).

Ecco perché il calcolatore, dove la legge lascia un dubbio, prende la scadenza più vicina. Meglio presentarla un giorno prima che un’ora dopo.

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Stato e fonti

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